Art. 19. Ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato e' immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle o le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma. Qualora nessuno abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti ovvero questa sia stata conseguita da un numero di eleggibili inferiore a quello da eleggere, si provvede, per un numero doppio di quello dei consiglieri da eleggere, al ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio ha luogo in una adunanza successiva da indirsi dal presidente dell'Ordine o Collegio a distanza di non oltre trenta giorni dalla votazione avvenuta. Il termine per la convocazione e' ridotto a dieci giorni. A parita' di voti e' proclamato il piu' anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma.