(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 20)
                              Art. 20. 

 
  Il presidente notifica immediatamente i  risultati  delle  elezioni
agli eletti ed alle autorita' ed enti indicati nel precedente art. 2. 
  Nel termine  di  otto  giorni  dall'avvenuta,  elezione,  il  nuovo
Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere piu' anziano di
eta'.