(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 21)
                              Art. 21. 
  Entro  trenta  giorni  dalla  proclamazione  dei  risultati   delle
elezioni ogni iscritto nell'Albo puo'  proporre  ricorso  avverso  la
validita' delle operazioni elettorali alla Commissione  centrale  per
gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei
mesi.