Art. 22. Se i componenti del Consiglio, nel corso del biennio per cui esso e' eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della meta', si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto biennio. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio.