(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 22)
                              Art. 22. 

 
  Se i componenti del Consiglio, nel corso del biennio per  cui  esso
e' eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della meta', si
procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme
dei precedenti articoli. 
  I consiglieri eletti in sostituzione di quelli  cessati  durano  in
carica sino alla scadenza del predetto biennio. 
  Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di
cessazione dell'intero Consiglio.