Art. 23. L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno. Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.