(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 23)
                              Art. 23. 

 
  L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria  nel  mese
di gennaio di ciascun anno. 
  Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente
o  il  Consiglio  lo  reputino  necessario,   oppure   su   richiesta
sottoscritta da almeno un sesto degli  iscritti  nell'Albo  o  quando
occorra deliberare sui  ricorsi  indicati  nell'art.  5  del  decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233.