Art. 24. Per la validita' delle assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto degli iscritti. Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti. La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto puo' essere investito di piu' di due deleghe. La delega non e' ammessa per l'elezione del Consiglio. Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validita' dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda, convocazione, che e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purche' non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.