(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 24)
                              Art. 24. 

 
  Per la validita' delle assemblee occorre l'intervento di almeno  un
quarto degli iscritti. 
  Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato
uno degli iscritti presenti. 
  La delega deve essere apposta in calce all'avviso  di  convocazione
rimesso al delegato. Nessun iscritto puo' essere investito di piu' di
due deleghe. 
  La delega non e' ammessa per l'elezione del Consiglio. 
  Quando non si sia raggiunto  il  numero  legale  per  la  validita'
dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno  dopo  la  prima,  una
seduta di seconda, convocazione,  che  e'  valida  qualunque  sia  il
numero  degli  intervenuti,  purche'  non  inferiore  a  quello   dei
componenti il Consiglio.