Art. 25. Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parita' di voti prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Si osservano, in quanta applicabili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo VII del testo unico della; legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.