(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 25)
                              Art. 25. 

 
  Le votazioni dell'assemblea avvengono per  scrutinio  segreto,  per
appello nominale, per alzata e seduta. 
  Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta  di
voti. Nel caso di  scrutinio  segreto  le  schede  bianche  e  quelle
illeggibili o comunque non valide si  computano  per  determinare  la
maggioranza dei votanti. A  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
presidente,  salvo  che  la  votazione  sia  avvenuta  per  scrutinio
segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. 
  Si osservano, in quanta applicabili, le disposizioni contenute  nel
capo II del titolo VII  del  testo  unico  della;  legge  comunale  e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.