(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 26)
                              Art. 26. 

 
  Le adunanze ordinarie  dei  Consigli  nazionali  delle  Federazioni
hanno luogo nel febbraio di ogni anno. 
  La convocazione del Consiglio nazionale per l'elezione del Comitato
centrale viene fatta ogni triennio non oltre il mese  di  maggio.  La
comunicazione  ai  componenti  il  Consiglio  nazionale  deve  essere
eseguita, con lettera, raccomandata, almeno venti giorni prima  della
votazione. 
  Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute
nel secondo comma dell'art. 14 e dell'art.  17,  si  applicano  anche
alle Federazioni, intendendosi sostituiti al presidente dell'Ordine o
Collegio il presidente della Federazione e al Consiglio dell'Ordine o
Collegio il Comitato centrale della Federazione. 
  In caso di assenza o di impedimento dei suo presidente il Consiglio
dell'Ordine o Collegio puo' delegare  uno  dei  suoi  componenti  per
partecipare alle adunanze del Consiglio nazionale, anche agli effetti
della elezione del Comitato centrale.