Art. 26. Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno. La convocazione del Consiglio nazionale per l'elezione del Comitato centrale viene fatta ogni triennio non oltre il mese di maggio. La comunicazione ai componenti il Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera, raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo comma dell'art. 14 e dell'art. 17, si applicano anche alle Federazioni, intendendosi sostituiti al presidente dell'Ordine o Collegio il presidente della Federazione e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato centrale della Federazione. In caso di assenza o di impedimento dei suo presidente il Consiglio dell'Ordine o Collegio puo' delegare uno dei suoi componenti per partecipare alle adunanze del Consiglio nazionale, anche agli effetti della elezione del Comitato centrale.