(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 27)
Art. 27.
Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione e' eletto
un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e
di un supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei
rispettivamente ai Consigli direttivi ed ai Comitati centrali.
Per la elezione si applicano le disposizioni del presente capo.
Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli
direttivi ed i Comitati centrali.