(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 11)
                              Art. 11. 
                   Elementi del disco-contrassegno 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11 (3° comma). 
  Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1083, art. 4. 
  Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, artt. 2 e 3. 
  Decreto Ministeriale 30 novembre 1948, 
  Decreto Ministeriale 30 novembre 1950. 

 
  All'atto del pagamento della tassa l'Ufficio  esattore  annota  gli
estremi  del  versamento  sul   documento   di   circolazione.   Tale
annotazione costituisce la sola  prova  dell'avvenuto  pagamento  del
tributo. 
  L'Ufficio consegna inoltre al  contribuente  un  disco-contrassegno
con  la  firma  di  chi  lo  rilascia,  il  numero  della  targa   di
riconoscimento del veicolo, l'importo  di  tassa  pagato,  l'anno  di
validita', il mese di scadenza e i numeri che  contraddistinguono  la
bolletta e il bollettario. 
  Le   varie   specie   di   dischi-contrassegno   e   le    relative
caratteristiche sono riportate nell'allegato n. 3 del presente  Testo
Unico. 
  Il Ministro per le Finanze puo' variarne annualmente i caratteri ed
il colore del fondo.