Art. 12. Apposizione del disco-contrassegno Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 5 (1° comma). Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 3. A cura degli interessati e sotto la loro responsabilita', i dischicontrassegno di cui al precedente art. 11 devono essere fissati in modo ben visibile e dentro apposita custodia, come appresso: a) sulla parte anteriore, esclusi i fari, per gli autoveicoli e i motocicli di ogni specie; b) sulla ruota del timone, per gli autoscafi. Per gli autoveicoli con rimorchio i rispettivi dischi devono essere applicati sulla parte anteriore della motrice, esclusi i fari.