(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 12)
                              Art. 12. 
                 Apposizione del disco-contrassegno 

 
  Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 5 (1° comma). 
  Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 3. 

 
  A cura  degli  interessati  e  sotto  la  loro  responsabilita',  i
dischicontrassegno di cui al precedente art. 11 devono essere fissati
in modo ben visibile e dentro apposita custodia, come appresso: 
    a) sulla parte anteriore, esclusi i fari, per gli autoveicoli e i
motocicli di ogni specie; 
    b) sulla ruota del timone, per gli autoscafi. 
  Per gli autoveicoli con rimorchio i rispettivi dischi devono essere
applicati sulla parte anteriore della motrice, esclusi i fari.