Art. 13. Obbligatorieta' del disco-contrassegno Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11 (5° e 6° comma). Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi circolanti o stazionanti su strade, aree od acque pubbliche devono essere sempre muniti del disco-contrassegno applicato nel modo prescritto. E' fatta eccezione per i veicoli che non siano in istato di efficienza.