(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 13)
                              Art. 13. 
               Obbligatorieta' del disco-contrassegno 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero  3283,  art.  11  (5°  e  6°
comma). 

 
  Gli  autoveicoli,  i  rimorchi  e  gli   autoscafi   circolanti   o
stazionanti su strade, aree od acque pubbliche devono  essere  sempre
muniti del disco-contrassegno applicato nel modo prescritto. E' fatta
eccezione per i veicoli che non siano in istato di efficienza.