Art. 14. Disco-contrassegno per velocipedi a motore Regio decreto 4 dicembre 1930, numero 1683, art. 4. Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 3, (2° e 3° comma). Il disco-contrassegno dei velocipedi con motore ausiliario deve portare la firma di chi lo rilascia, il numero di individuazione del motore, l'anno di validita', l'importo della tassa pagata, i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario, e costituisce l'unica prova dell'avvenuto pagamento del tributo. Il Ministro per le Finanze puo' istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco.