(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 14)
                              Art. 14. 
             Disco-contrassegno per velocipedi a motore 

 
  Regio decreto 4 dicembre 1930, numero 1683, art. 4. 
  Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 3, (2° e 3° comma). 

 
  Il disco-contrassegno dei velocipedi  con  motore  ausiliario  deve
portare la firma di chi lo rilascia, il numero di individuazione  del
motore, l'anno di validita', l'importo della tassa pagata,  i  numeri
che contraddistinguono la bolletta e il  bollettario,  e  costituisce
l'unica prova dell'avvenuto pagamento del tributo. 
  Il Ministro per le Finanze puo' istituire con  proprio  decreto  un
apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco.