(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 15)
                              Art. 15. 
       Disco-contrassegno per gli autoveicoli esenti da tassa 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 14 (3° comma). 
  Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, artt. 5 (2° e 3° comma) e 6. 

 
  Gli autoveicoli esenti dal pagamento della  tassa  di  circolazione
devono  essere  muniti  dello  speciale  disco-contrassegno  di   cui
all'allegato n. 3 del presente Testo Unico. 
  Sono esclusi da tale obbligo i veicoli in dotazione fissa dei Corpi
armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento
previste dall'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n.  1740,  e
condotti da militari ed agenti in divisa o muniti  di  un  distintivo
facilmente riconoscibile. 
  Per ottenere il disco di esenzione, deve essere presentata  domanda
all'Intendenza  di   Finanza   della   provincia   nella   quale   e'
immatricolato  l'autoveicolo,  con   l'indicazione   del   nome   del
proprietario  o   possessore,   degli   estremi   di   individuazione
dell'autoveicolo, e con la specificazione del titolo in base al quale
e' chiesta l'esenzione. Insieme con la domanda devono essere  esibiti
la  licenza   di   circolazione   ed   i   documenti   giustificativi
dell'esenzione.