(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 16)
                              Art. 16. 
           Certificato sostitutivo del disco-contrassegno 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 13. 
  Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 7. 

 
  Nel  caso   che   il   disco-contrassegno   siasi   accidentalmente
deteriorato o comunque sia venuto a mancare per  causa  giustificata,
la competente Intendenza di Finanza puo'  rilasciare  un  certificato
attestante l'avvenuto pagamento della tassa, su motivata  istanza  in
carta da bollo, sottoscritta personalmente dall'interessato. 
  Insieme alla domanda l'interessato deve  esibire  il  documento  di
circolazione, ed eseguire il pagamento del diritto fisso di cui al n.
1 della annessa tariffa H. 
  L'intendenza di Finanza, esperite  opportune  indagini,  redige  il
certificato e lo trasmette al competente Ufficio esattore,  il  quale
ne annota gli estremi a tergo dell'originale matrice  della  bolletta
di pagamento e consegna poi il certificato stesso all'interessato. 
  Non  si  fa  luogo  a  rilascio  del  certificato  sostitutivo  del
discocontrassegno per i velocipedi con motore ausiliario.