(Regolamento di polizia veterinaria- art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
  I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di  salmonellosi,  di
brucellosi,  di  tubercolosi  clinicamente  manifesta  negli  animali
lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle  scimmie
e negli psittaci, di morva, di rabbia, di rickettsiosi e di  rogna  -
se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati  dal  veterinario
comunale  all'ufficiale  sanitario  unitamente  alle  misure  urgenti
adottate per impedire il contagio all'uomo. 
  Parimenti  l'ufficiale  sanitario  deve  segnalare  al  veterinario
comunale i casi delle malattie sopra  elencate  accertati  nell'uomo.
Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi  nei  quali
non sia possibile  escludere  la  trasmissione  della  malattia  agli
animali. 
  Le disposizioni contenute nei due  commi  precedenti  ai  applicano
anche nei casi di vaiolo bovino,  di  trichinosi,  di  tularemia,  di
leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali
malattie l'Alto  Commissario  per  l'igiene  e  la  sanita'  pubblica
determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare.