Art. 26. (Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro. Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2, ne' sulle retribuzioni percepite dal lavoratore per prestazioni secondarie in rapporto all'attivita' principale esplicata presso un altro datore di lavoro.