(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 26)
                              Art. 26. 
  (Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma, 
  R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il  contributo
a carico dei datori di lavoro. 
  Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non  spettano  gli
assegni a norma dell'art. 2, ne'  sulle  retribuzioni  percepite  dal
lavoratore  per  prestazioni  secondarie  in  rapporto  all'attivita'
principale esplicata presso un altro datore di lavoro.