Art. 27. (Art. 13 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). Il contributo per gli assegni familiari e' dovuto in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun prestatore di lavoro. Agli effetti del calcolo del contributo, per retribuzione si intende tutto cio' che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta. Pertanto, nella determinazione della retribuzione, in aggiunta al salario e allo stipendio: A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo; 2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado; 3) di premio, di indennita' o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di localita', come gli assegni variabili e le competenze accessorie chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per ricupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennita' di linea, di varo, di supertonnellaggio e simili per il personale della navigazione, le indennita' similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennita' di residenza, di localita' disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e simili; 4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilita' e le settimane eccedenti le normali, come la 13ª e la doppia mensilita' e la 53ª settimana, escluse le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto dal datore di lavoro; 5) di diaria o di indennita' di trasferta, in cifra fissa, limitatamente al 40% del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi a pie' di lista come ogni altro compenso o somma qualsiasi che abbia carattere di rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro; 6) di compenso per ferie o festivita' nazionali godute; 7) di assegno temporaneo di guerra; 8) di indennita' agli ex combattenti; 9) di indennita' di panatica in ragione del 40% della somma per tale titolo corrisposta ai marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo; 10) di indennita' di famiglia; 11) di indennita' di presenza, di premio di assiduita', operosita' e simili e di carovita, comunque denominati, anche se esclusi dia disposizioni di legge o di contratto. B) Non debbono computarsi le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialita' e natalita' e di trattamento di richiamo alle armi; 2) di compenso per ferie o festivita' nazionali non godute; 3) di mancia; 4) di indennita' sostitutiva dei preavviso e di anzianita'; 5) di indennita' di cassa, di rappresentanza e di sfollamento; 6) di indennita' vestiario; 7) di indennita' per rischio di guerra.