(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 27)
                              Art. 27. 
       (Art. 13 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 D.Lgt. 
                       1 agosto 1945, n. 692). 

 
  Il contributo per gli assegni  familiari  e'  dovuto  in  relazione
all'ammontare della  retribuzione  lorda  di  ciascun  prestatore  di
lavoro. 
  Agli effetti  del  calcolo  del  contributo,  per  retribuzione  si
intende tutto cio' che il lavoratore riceve, in denaro o  in  natura,
direttamente dal datore di lavoro per compenso  dell'opera  prestata,
al lordo di qualsiasi ritenuta. 
  Pertanto, nella determinazione della retribuzione, in  aggiunta  al
salario e allo stipendio: 
    A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore  a
titolo: 
       1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne  sia  la
natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo; 
       2) di provvigione, di cointeressenza, di  partecipazione  agli
utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica
o grado; 
       3) di premio, di indennita' o di assegno  particolare  che  il
datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in
determinate condizioni di lavoro, di tempo e di localita',  come  gli
assegni variabili e le competenze accessorie  chilometriche  a  tempo
determinato, i premi per economia di combustibile e per  ricupero  di
ritardi e simili per il personale  delle  imprese  di  trasporto,  le
indennita' di linea, di varo, di supertonnellaggio e  simili  per  il
personale  della  navigazione,  le  indennita'  similari  dovute   al
personale  di  volo  della  navigazione  aerea,  le   indennita'   di
residenza, di localita' disagiata, di  sottosuolo,  di  montagna,  di
zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e simili; 
       4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilita' e
le settimane eccedenti le normali, come la 13ª e la doppia mensilita'
e la 53ª  settimana,  escluse  le  gratificazioni  e  le  elargizioni
concesse una volta tanto dal datore di lavoro; 
       5) di diaria o di indennita' di  trasferta,  in  cifra  fissa,
limitatamente al 40% del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi  a
pie' di lista come ogni altro compenso o somma  qualsiasi  che  abbia
carattere  di  rimborso  di  spese  sostenute  dal   lavoratore   per
l'esecuzione o in occasione del lavoro; 
       6) di compenso per ferie o festivita' nazionali godute; 
       7) di assegno temporaneo di guerra; 
       8) di indennita' agli ex combattenti; 
       9) di indennita' di panatica in ragione del  40%  della  somma
per tale titolo corrisposta ai marittimi a terra in sostituzione  del
trattamento di bordo; 
      10) di indennita' di famiglia; 
      11)  di  indennita'  di  presenza,  di  premio  di  assiduita',
operosita' e simili e di  carovita,  comunque  denominati,  anche  se
esclusi dia disposizioni di legge o di contratto. 
    B) Non debbono computarsi le somme corrisposte  al  lavoratore  a
titolo: 
       1)  di  prestazioni  a  carico  di  gestioni  previdenziali  e
mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni  di  malattia,
di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale,  di  nuzialita'  e
natalita' e di trattamento di richiamo alle armi; 
       2) di compenso per ferie o festivita' nazionali non godute; 
       3) di mancia; 
       4) di indennita' sostitutiva dei preavviso e di anzianita'; 
       5) di indennita' di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;
6) di indennita' vestiario; 
       7) di indennita' per rischio di guerra.