(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 28)
                              Art. 28. 
               (Art. 2 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). 

 
  Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennita' di cui
alla lettera A) dell'articolo precedente, venga in tutto o  in  parte
corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne  sia
la durata o la causa, il  contributo  e'  dovuto  anche  sull'importo
della somma corrisposta in detti periodi.