Art. 28. (Art. 2 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennita' di cui alla lettera A) dell'articolo precedente, venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo e' dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.