(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 30)
                              Art. 30. 
               (Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). 

 
  Nei lavori retribuiti a cottimo o  a  provvigione  si  intende  per
retribuzione il guadagno di cottimo  o  l'importo  della  provvigione
depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche  se
determinate in misura forfetttaria.