Art. 30. (Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetttaria.