(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 31)
                              Art. 31. 
               (Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di  lavoro
in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga  o
da documenti equipollenti.