(Trattato-art. 4)
                               Art. 4 
 
  1. La Commissione e'  incaricata  di  promuovere  e  facilitare  le
ricerche  nucleari  negli  Stati  membri  e  di  integrarle  mediante
l'esecuzione del  programma  di  ricerche  e  di  insegnamento  della
Comunita'. 
  2. In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel  campo
definito  dall'elenco  che  costituisce  l'allegato  I  del  presente
Trattato. 
  L'elenco puo' essere  modificato  dal  Consiglio,  che  delibera  a
maggioranza qualificata su proposta della  Commissione.  Quest'ultima
consulta il Comitato scientifico e tecnico previsto dall'art. 134.