Art. 6 Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione puo': a) apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione; b) fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone; c) mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti; d) promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.