(Trattato-art. 6)
                               Art. 6 
 
  Per incoraggiare l'esecuzione dei  programmi  di  ricerche  che  le
vengono comunicati, la Commissione puo': 
    a) apportare nel quadro  di  contratti  di  ricerca  un  concorso
finanziario, esclusa ogni sovvenzione; 
    b) fornire, a titolo oneroso  o  gratuito,  per  l'esecuzione  di
detti programmi, le materie grezze o le materie fissili  speciali  di
cui dispone; 
    c) mettere a disposizione degli Stati  membri,  delle  persone  o
delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature  o
l'assistenza di esperti; 
    d) promuovere un finanziamento in comune  da  parte  degli  Stati
membri, delle persone o delle imprese interessate.