(Trattato-art. 8)
                               Art. 8 
 
  1. La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico  e
tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari. 
  Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri
compiti ad esso affidati dalla Commissione. 
  Il Centro provvede inoltre a  definire  una  terminologia  nucleare
uniforme e un sistema unico di misurazione. 
  Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari. 
  2. Per motivi di ordine geografico o funzionale, le  attivita'  del
Centro possono essere esercitate in sedi diverse.