Art. 5. Iscrizioni anagrafiche L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, se i genitori o il genitore con i quali il nato convive sono iscritti nell'anagrafe del Comune, ovvero, quando siano ignoti i genitori, se la persona o la convivenza cui il nato e' stato affidato sia iscritta nell'anagrafe; b) per trasferimento della residenza nel Comune, dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto e' disposto dall'art. 13, comma primo, del presente regolamento tenute presenti le particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228; c) per esistenza giudizialmente dichiarata. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e successivamente ricomparse non si procede a nuova iscrizione anagrafica ma a semplice ripristino degli atti anagrafici. Il ripristino determina la nullita' dell'avvenuta cancellazione. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero dell'interno presso la Prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.