(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 5)
                               Art. 5. 
                       Iscrizioni anagrafiche 

 
  L'iscrizione  nell'anagrafe  della  popolazione   residente   viene
effettuata: 
    a) per nascita, se i genitori o il genitore con i quali  il  nato
convive sono iscritti nell'anagrafe del Comune, ovvero, quando  siano
ignoti i genitori, se la persona o la convivenza cui il nato e' stato
affidato sia iscritta nell'anagrafe; 
    b) per  trasferimento  della  residenza  nel  Comune,  dichiarato
dall'interessato  oppure  accertato  secondo   quanto   e'   disposto
dall'art. 13, comma primo, del presente regolamento  tenute  presenti
le particolari disposizioni relative alle persone senza fissa  dimora
di cui all'art. 2, comma terzo, della  legge  24  dicembre  1954,  n.
1228; 
    c) per esistenza giudizialmente dichiarata. 
  Per   le   persone   gia'   cancellate   per   irreperibilita'    e
successivamente  ricomparse  non  si  procede  a   nuova   iscrizione
anagrafica  ma  a  semplice  ripristino  degli  atti  anagrafici.  Il
ripristino determina la nullita' dell'avvenuta cancellazione. 
  Il registro di  cui  all'art.  2,  comma  quarto,  della  legge  24
dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero  dell'interno  presso
la Prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale
registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.