Art. 6. Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica Non si effettua l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza, nei confronti delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, nonche' militari di carriera (compresi i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; b) religiosi appartenenti ad ordini e congregazioni sia maschili, sia femminili, sino alla professione dei voti solenni, purche' la permanenza nel Comune non superi i cinque anni; c) studenti, seminaristi, convittori e simili assenti dalle loro famiglie per motivi di studio; d) bambini dati a balia per il periodo di addattamento o, comunque, per tutto il periodo in cui rimangono affidati alla balia stessa, purche' la permanenza nel Comune non superi i due anni. e) ricoverati in Istituti di cura, di qualsiasi natura, purche' la permanenza nel Comune non superi i due anni, esclusi i ricoverati in istituti psichiatrici in base a provvedimento di ricovero definitivo per i quali l'iscrizione anagrafica, decorre dalla data del provvedimento stesso; f) condannati o sottoposti alla misura di prevenzione dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, purche' la permanenza nel Comune non superi i cinque anni; g) sfollati e profughi, purche' la permanenza nel Comune non superi i cinque anni. La dimora di fatto in un Comune anche allo scopo di esercitarvi una professione, arte o mestiere, se ha carattere temporaneo, non da' luogo all'iscrizione della persona nella anagrafe della popolazione residente, sempreche' gli altri componenti della famiglia abbiano mantenuto la residenza nel Comune di iscrizione anagrafica.