(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 7)
                               Art. 7. 
              Trasferimento di residenza delle famiglie 

 
  Il trasferimento di residenza in altro  Comune  del  capo  famiglia
comporta, di regola, il trasferimento di residenza anche degli  altri
componenti della famiglia. 
  L'iscrizione nell'anagrafe del Comune di nuova residenza  ha  luogo
anche per quei componenti del nucleo familiare eventualmente  assenti
per una delle ragioni indicate nello articolo precedente.