Art. 8. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata: a) ad istanza del capo famiglia o del capo convivenza o di chi per essi, per movimenti nell'ambito del Comune, quali il cambiamento di abitazione, la costituzione di nuova famiglia o convivenza, l'entrata o l'uscita di nuovi conviventi abituali in o da una famiglia o convivenza, il cambiamento di capo famiglia o di capo convivenza o di denominazione e specie della convivenza, nonche' per il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio; b) d'ufficio per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del Comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 13, comma primo, del presente regolamento.