(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 8)
                               Art. 8. 

 
  La registrazione nell'anagrafe della  popolazione  residente  delle
mutazioni relative alle posizioni anagrafiche  degli  iscritti  viene
effettuata: 
    a) ad istanza del capo famiglia o del capo convivenza  o  di  chi
per essi, per movimenti nell'ambito del Comune, quali il  cambiamento
di abitazione,  la  costituzione  di  nuova  famiglia  o  convivenza,
l'entrata o l'uscita  di  nuovi  conviventi  abituali  in  o  da  una
famiglia o convivenza, il cambiamento di  capo  famiglia  o  di  capo
convivenza o di denominazione e specie della convivenza, nonche'  per
il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio; 
    b) d'ufficio per le mutazioni conseguenti alle  comunicazioni  di
stato civile e per movimenti nell'ambito del Comune,  non  dichiarati
dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'art.  4
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 13,  comma  primo,
del presente regolamento.