(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 9)
                               Art. 9. 
                      Cancellazioni anagrafiche 

 
  La cancellazione dall'anagrafe della  popolazione  residente  viene
effettuata: 
    a)  per  morte,  compresa  la   morte   presunta   giudizialmente
dichiarata; 
    b) per trasferimento  della  residenza  in  altro  Comune  o  per
emigrazione definitiva  all'estero,  nonche'  per  trasferimento  del
domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora; 
    c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle
operazioni del censimento generale della popolazione.