(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 9)
Art. 9.
Cancellazioni anagrafiche
La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene
effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente
dichiarata;
b) per trasferimento della residenza in altro Comune o per
emigrazione definitiva all'estero, nonche' per trasferimento del
domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle
operazioni del censimento generale della popolazione.