Art. 16. Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano: a) metalli tossici; b) glicerina, alcoli diversi dall'etilico, derivati dal dietilenglicole e sostanze dotate di potere schiumogeno ed in genere qualsiasi altra sostanza che per natura, qualita' e quantita' possa essere nociva; c) anidride solforosa. Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di frutta impiegati.