(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 16)
                              Art. 16. 

 
  Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque  gassate  e  di
bibite analcooliche che contengano: 
    a) metalli tossici; 
    b)  glicerina,  alcoli   diversi   dall'etilico,   derivati   dal
dietilenglicole e sostanze dotate di potere schiumogeno ed in  genere
qualsiasi altra sostanza che per natura, qualita' e  quantita'  possa
essere nociva; 
    c) anidride solforosa. 
  Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di
frutta impiegati.