(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 19)
                              Art. 19. 

 
  I locali destinati alla lavorazione delle  acque  gassate  e  delle
bibite analcooliche debbono  essere  distinti  da  quelli  adibiti  a
deposito di casse, bottiglie ed altri  recipienti  non  in  corso  di
lavorazione. 
  Il  locale  destinato  al  lavaggio  dei  recipienti  deve   essere
separato, anche soltanto da  un  tramezzo  vetrato  a  mezz'aria,  da
quello destinato alla sciroppatura, gassatura, riempimento e chiusura
dei recipienti stessi. 
  La preparazione degli sciroppi,  qualora  questa  venga  effettuata
nella stessa fabbrica, deve essere eseguita in locali appositi.