Art. 19. I locali destinati alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere distinti da quelli adibiti a deposito di casse, bottiglie ed altri recipienti non in corso di lavorazione. Il locale destinato al lavaggio dei recipienti deve essere separato, anche soltanto da un tramezzo vetrato a mezz'aria, da quello destinato alla sciroppatura, gassatura, riempimento e chiusura dei recipienti stessi. La preparazione degli sciroppi, qualora questa venga effettuata nella stessa fabbrica, deve essere eseguita in locali appositi.