(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 20)
                              Art. 20. 

 
  I locali adibiti alla  lavorazione  delle  acque  gassate  e  delle
bibite analcooliche debbono essere rispondenti alle norme del decreto
del Presidente della Repubblica 19  marzo  1956  n.  303,  avere  una
superficie non inferiore a mq. 60, ed inoltre debbono: 
    a) avere soffitto e pareti intonacati,  queste  ultime  rivestite
almeno fino all'altezza di m. 1,60 con  materiale  lavabile,  nonche'
pavimenti impermeabili raccordati a sagoma curva  con  le  pareti  ed
acclivi verso un  fognolo,  munito  di  chiusura  idraulica,  per  lo
scarico delle acque di lavaggio; 
    b) essere adibiti esclusivamente agli  usi  cui  sono  destinati,
essere ubicati a conveniente distanza da ogni causa di insalubrita' e
non avere comunicazione diretta con ambienti di abitazione; 
    c) avere un numero di latrine non interiore ad una  per  ogni  25
lavoratori. 
  Le  latrine  debbono  essere  aereate  ed  illuminate  direttamente
dall'esterno, fornite di vaso a cacciata  d'acqua  e  di  antilatrina
provvista di lavabo a rubinetto ad acqua grondante. I pavimenti delle
latrine  e  delle  antilatrine  e  le  pareti  delle  medesime,  fino
all'altezza di  m.  1,80,  debbono  essere  rivestiti  con  materiale
impermeabile e lavabile. 
  Non possono essere adibiti alla lavorazione delle acque  gassate  e
delle   bibite   analcooliche    locali    chiusi    sotterranei    o
semisotterranei.