Art. 21. Il locale adibito alla preparazione degli sciroppi deve rispondere ai requisiti stabiliti nei precedente art. 20, essere munito di lavabo ad acqua corrente ed attrezzato per la conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi. Qualora l'entita' della lavorazione lo renda necessario, un apposito idoneo locale deve essere destinato alla conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi.