(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 21)
                              Art. 21. 

 
  Il locale adibito alla preparazione degli sciroppi deve  rispondere
ai requisiti stabiliti nei  precedente  art.  20,  essere  munito  di
lavabo ad acqua corrente  ed  attrezzato  per  la  conservazione  dei
succhi di frutta e degli sciroppi. 
  Qualora  l'entita'  della  lavorazione  lo  renda  necessario,   un
apposito idoneo locale deve essere destinato alla  conservazione  dei
succhi di frutta e degli sciroppi.