(Allegato - art. 13)
                              Art. 13. 
                         (Segnali stradali) 
 
  I  segnali  stradali  sono  di  pericolo,  di  prescrizione  e   di
indicazione. 
  Gli enti proprietari delle strade: 
    a) sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i  segnali  di
pericolo. 
  L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale di "strada con
diritto di precedenza" fa carico agli enti proprietari  delle  strade
con precedenza. 
  Il segnale di passaggio a livello deve  essere  posto  anche  sulle
strade che conducono a quella  nella  quale  si  trova  il  passaggio
qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a
livello e il relativo  segnale.  Su  un  pannello  rettangolare  deve
essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che  denoti
la direzione nella quale si trova il passaggio a livello. 
  In prossimita' dei passaggi a livello situati  su  strade  statali,
ovvero provinciali o comunali  a  traffico  intenso,  debbono  essere
posti anche i segnali intermedi supplementari; 
    b)  nei  centri  abitati  curano  l'apposizione  dei  segnali  di
pericolo ritenuti necessari; 
    c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione. L'obbligo di
porre all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio  e
fine di limitazione di velocita' fa carico ai Comuni; quello di porre
il segnale "arrestarsi all'incrocio" fa carico agli enti  proprietari
delle strade a favore delle quali e prescritta la fermata; 
    d) curano l'apposizione dei  segnali  di  indicazione  quando  li
ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia
di strade entrambe a precedenza i segnali "termine della  precedenza"
e "strada con precedenza", a meno che su una delle due strade non sia
stato posto il segnale arrestarsi al crocevia. 
  I Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato  il
segnale di localita'; 
    e)  autorizzano  l'impiego  dei  segnali   che   indicano   posti
ausiliari, escluso il segnale "posto di soccorso";  l'apposizione  di
tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari. 
  I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza  e,
fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da  dispositivi  a
luce riflessa. 
  Per le autostrade in concessione gli obblighi previsti dal presente
articolo fanno carico al concessionario.