Art. 13. (Segnali stradali) I segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Gli enti proprietari delle strade: a) sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo. L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale di "strada con diritto di precedenza" fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza. Il segnale di passaggio a livello deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello. In prossimita' dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari; b) nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari; c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione. L'obbligo di porre all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocita' fa carico ai Comuni; quello di porre il segnale "arrestarsi all'incrocio" fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali e prescritta la fermata; d) curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia di strade entrambe a precedenza i segnali "termine della precedenza" e "strada con precedenza", a meno che su una delle due strade non sia stato posto il segnale arrestarsi al crocevia. I Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il segnale di localita'; e) autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale "posto di soccorso"; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari. I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa. Per le autostrade in concessione gli obblighi previsti dal presente articolo fanno carico al concessionario.