(Allegato - art. 14)
                              Art. 14. 
                      (Segni sulla carreggiata) 
 
  La segnalazione stradale mediante segni sulla carreggiata, da porre
a cura e spese degli enti proprietari delle strade,  comprende  segni
longitudinali, segni trasversali ed altri segni. 
  I  segni  longitudinali  sono  costituiti  da  strisce  continue  e
discontinue. 
  Le strisce continue longitudinali delimitano le corsie o  il  senso
di marcia e non debbono essere oltrepassate. 
  Le strisce  discontinue  longitudinali  delimitano  anche  esse  le
corsie o il senso di marcia ma possono essere oltrepassate. 
  Una  striscia  continua  longitudinale   puo'   affiancarne   altra
discontinua. Il  conducente  puo'  oltrepassare  i  segni  quando  la
striscia discontinua si trova immediatamente alla sua  sinistra;  non
puo' oltrepassarli quando si trova immediatamente alla  sua  sinistra
la striscia continua. 
  I veicoli non possono marciare a cavallo delle strisce. 
  La delimitazione  dei  sensi  di  marcia,  qualora  esigenze  della
circolazione  lo  richiedono,  puo'  essere  tracciata  in  posizione
differente dalla mezzeria della carreggiata. Inoltre sulle  strade  a
piu' di quattro corsie la delimitazione  dei  sensi  di  marcia  puo'
essere temporaneamente spostata, purche' la nuova  delimitazione  sia
adeguatamente indicata. 
  Strisce  longitudinali  poste  sul  margine  della  carreggiata  ne
indicano il limite. 
  Gli enti proprietari  delle  strade  sono  obbligati  a  porre,  in
prossimita' dei passaggi a livello muniti di  barriere  che  sbarrano
soltanto la parte della carreggiata destinata, alla circolazione  nel
senso di marcia, una striscia  continua  longitudinale  che  delimita
detta parte della carreggiata. 
  I  segni  trasversali  sono  costituiti  da  strisce   continue   e
discontinue. 
  Le  strisce  continue  trasversali  indicano  il  punto  in  cui  i
conducenti si debbono fermare per  effetto  di  una  segnalazione  di
arresto. 
  Le strisce discontinue trasversali delimitano  gli  attraversamenti
pedonali o indicano gli attraversamenti  zebrati  per  pedoni  o  per
ciclisti. 
  Le strisce che delimitano attraversamenti pedonali  possono  essere
continue quando una  di  esse  delimita  anche  il  punto  in  cui  i
conducenti si debbono fermare per  effetto  di  una  segnalazione  di
arresto. 
  Sono considerate strisce continue le file  di  chiodi  o  di  altri
elementi sia longitudinali che trasversali. 
  Gli altri segni sono impiegati  per  indicare  le  direzioni,  zone
escluse dal traffico, ostacoli sulla carreggiata, fermate di  autobus
e filobus o per iscrizioni o per delimitare zone di parcheggio o  per
simili scopi. 
  I segni sulla carreggiata possono essere integrati con  dispositivi
a luce riflessa. 
  Chiunque non osserva il  comportamento  indicato  dai  segni  sulla
carreggiata, sempreche' il fatto non costituisca piu' grave reato, e'
punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.