(Allegato - art. 15)
                              Art. 15. 
                (Segnalazione dei passaggi a livello) 
 
  Le  barriere  dei  passaggi  a  livello  debbono   essere   dipinte
esternamente a strisce bianche e rosse, integrate  da  dispositivi  a
luce riflessa rossa. Alle barriere possono essere aggiunte una o piu'
luci rosse, una delle quali in corrispondenza dell'estremita'  libera
se trattisi di barriere che sbarrano solo la parte della  carreggiata
destinata alla circolazione nel senso di marcia. 
  Qualora le barriere  dei  passaggi  a  livello  siano  manovrate  a
distanza e non siano visibili per la loro  ubicazione  dal  posto  di
manovra, i passaggi stessi debbono essere provvisti di un dispositivo
di segnalazione acustica, eventualmente integrato con  altro  ottico,
il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere. 
  In caso di guasti ai meccanismi di chiusura dei passaggi a  livello
le barriere sono sostituibili con uno o piu' cavalletti  che  possono
anche non chiudere tutta la carreggiata. I cavalletti debbono  essere
dipinti a strisce bianche e rosse, integrate da  dispositivi  a  luce
riflessa rossa.  Le  barriere  sono  altresi'  sostituibili  con  una
bandiera rossa di giorno o con una luce rossa, manovrate dall'addetto
alla custodia del passaggio a livello. 
  I passaggi a livello senza barriere debbono essere segnalati  nella
immediata vicinanza della strada ferrata con la croce di sant'Andrea,
installata a cura e spese dell'esercente la ferrovia. Tale croce deve
essere doppia se la linea ha due o piu' binari. Gli enti  proprietari
delle  strade  non  hanno  diritto  a  compenso  per   la   eventuale
occupazione del suolo. 
  Nei passaggi a livello senza  barriere  provvisti  di  segnalazione
luminosa, questa indica l'avvicinarsi dei  treni  mediante  due  luci
rosse  lampeggianti  alternativamente,  accompagnate  da  un  segnale
acustico, poste sulla destra della strada, possibilmente sullo stante
della croce di Sant'Andrea. Un'altra luce rossa lampeggiante o  altre
due luci rosse lampeggianti  alternativamente  possono  essere  poste
sulla sinistra della strada quando le circostanze lo  richiedano.  Le
luci possono essere rese visibili dalla parte posteriore. 
  I passaggi a livello provvisti di barriere  che  sbarrano  solo  la
parte della carreggiata destinata  alla  circolazione  nel  senso  di
marcia debbono essere muniti della segnalazione luminosa indicata nel
precedente comma. 
  Da entrambi i lati dei passaggi a livello senza  barriere,  esclusi
quelli provvisti di segnalazione luminosa, deve essere assicurata una
sufficiente  visibilita'  della  strada  ferrata,  tenendo  conto  in
particolare della velocita' massima dei treni. 
  Le  opere  necessarie  per  assicurare  detta   visibilita'   hanno
carattere di  pubblica,  utilita',  nonche'  di  indifferibilita'  ed
urgenza, ai fini dell'applicazione delle leggi  sulle  espropriazioni
per causa di pubblica utilita'. In caso di  contestazione  decide  in
via amministrativa il Ministro per i trasporti. 
  I conducenti, approssimandosi a un  passaggio  a  livello,  debbono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. 
  Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere gli utenti
della strada debbono essere in grado di fermarsi  senza  impegnare  i
binari, e, assicuratisi che nessun treno sia in  vista,  attraversare
rapidamente i binari. 
  Gli utenti della strada non debbono  attraversare  un  passaggio  a
livello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere ovvero
funzioni il dispositivo di segnalazione acustica o ottica che avverta
della imminente chiusura delle medesime o siano in funzione  i  mezzi
che eventualmente le sostituiscono, ne' quando siano accese  le  luci
rosse lampeggianti. 
  Chiunque viola le disposizioni dei commi nono e  decimo  e'  punito
con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. 
  Chiunque viola le disposizioni del comma undicesimo e'  punito  con
l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.