Art. 16. (Segnali manuali degli agenti preposti al traffico) I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti: a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio; b) braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio; c) un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla, di cui all'art. 17 lettera c). Gli agenti possono fare accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare i veicoli che provengono da una determinata direzione, al fine di agevolare il traffico. Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la pena e' dell'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.