(Allegato - art. 16)
                              Art. 16. 
         (Segnali manuali degli agenti preposti al traffico) 
 
  I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il
traffico sono i seguenti: 
    a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a  quella
di marcia, per vietare il passaggio; 
    b) braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di  marcia,
per consentire il passaggio; 
    c) un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli  effetti
ha il valore della luce gialla, di cui all'art. 17 lettera c). 
  Gli agenti possono fare accelerare la marcia dei veicoli e  possono
far fermare i veicoli che provengono da una determinata direzione, al
fine di agevolare il traffico. 
  Chiunque  viola  le  prescrizioni  degli  agenti  che  regolano  il
traffico  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  quattromila  a   lire
diecimila. 
  Qualora il conducente di un veicolo prosegua la  marcia  nonostante
l'agente  vieti  il  passaggio  la  pena  e'  dell'ammenda  da   lire
cinquemila a lire ventimila.