(Allegato - art. 17)
                              Art. 17. 
                 (Segnali luminosi di circolazione) 
 
  Le luci dei semafori installati per regolare il  traffico  sono  di
colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di  colore  giallo,  ed
hanno il seguente significato: 
    a) la luce rossa vieta il passaggio; 
    b) la luce verde consente il passaggio; 
    c) la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il  segnale
a meno che i veicoli vi si trovino cosi' prossimi, al  momento  della
accensione,  che  non  possano  piu'  arrestarsi  in  condizioni   di
sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso; 
    d) la luce gialla lampeggiante  prescrive  di  usare  prudenza  e
diminuire la velocita'. 
  Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di
veicoli che si trovano in una determinata  fila  debbono  seguire  la
direzione indicata dalla freccia. 
  La luce rossa puo' inoltre essere  integrata  da  speciali  segnali
luminosi per consentire determinati passaggi di trams; anche la  luce
verde puo' essere integrata da speciali segnali luminosi per  vietare
determinati passaggi di trams. 
  Speciali segnali luminosi possono essere riservati ai pedoni. 
  I limiti dei salvagenti, coppe  giratorie  e  simili,  posti  sulla
carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a
luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione
pubblica non li renda visibili. 
  I  margini  della  carreggiata   possono   essere   segnalati   con
dispositivi a luce riflessa; rossa quella di destra e  bianca  quella
di sinistra. 
  Chiunque viola gli  obblighi  o  i  divieti  indicati  dai  segnali
luminosi di circolazione e' punito con l'ammenda da lire  quattromila
a lire diecimila. 
  Qualora il conducente di un veicolo prosegua la  marcia  nonostante
il semaforo vieti il  passaggio  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
cinquemila a lire ventimila.