(Testo Unico circolazione stradale-art. 17)
                              Art. 17.
                 (Segnali luminosi di circolazione)

  Le  luci  dei  semafori installati per regolare il traffico sono di
colore  rosso,  verde  e giallo, ovvero soltanto di colore giallo, ed
hanno il seguente significato:
    a) la luce rossa vieta il passaggio;
    b) la luce verde consente il passaggio;.
    c)  la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il segnale
a  meno  che i veicoli vi si trovino cosi' prossimi, al momento della
accensione,   che  non  possano  piu'  arrestarsi  in  condizioni  di
sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso;
    d)  la  luce  gialla  lampeggiante  prescrive di usare prudenza e
diminuire la velocita'.
  Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di
veicoli  che  si  trovano  in una determinata fila debbono seguire la
direzione indicata dalla freccia.
  La  luce  rossa  puo'  inoltre essere integrata da speciali segnali
luminosi  per consentire determinati passaggi di trams; anche la luce
verde  puo' essere integrata da speciali segnali luminosi per vietare
determinati passaggi di trams.
  Speciali segnali luminosi possono essere riservati a pedoni.
  I  limiti  dei  salvagente,  coppe  giratorie e simili, posti sulla
carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a
luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione
pubblica non li renda visibili.
  I   margini   della   carreggiata   possono  essere  segnalati  con
dispositivi  a  luce riflessa: rossa quella di destra e bianca quella
di sinistra.
  Chiunque  viola  gli  obblighi  o  i  divieti  indicati dai segnali
luminosi di circolazione e' punito con l'ammenda, da lire quattromila
a lire diecimila.
  Qualora  il  conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante
il  semaforo  vieti  il  passaggio  e'  punito  con l'ammenda da lire
cinquemila a lire ventimila.