Art. 2. (Art. 3 del Testo Unico) FUORI DEI CENTRI ABITATI Gli obblighi, i divieti e le limitazioni, di carattere temporaneo permanente, relativi alla circolazione fuori dei centri abitati, disposti ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico, dagli Enti proprietari delle strade per il controllo e la regolazione del traffico sono resi di pubblica conoscenza attraverso i segnali stradali, oppure, in caso di urgente necessita', dagli agenti del traffico. Per i divieti e gli obblighi che hanno valore solamente in determinati giorni della settimana (come divieti di transito per talune categorie di veicoli) i prescritti segnali devono essere integrati da appositi pannelli complementari previsti dall'art. 26. Ciascun Ente deve conservare in atti il provvedimento che ha motivato l'apposizione di ciascun segnale.