(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 3)
                  Art. 3. (Art. 4 del Testo Unico) 
                         NEI CENTRI ARITATI 

 
  Gli obblighi, i divieti e le limitazioni, di carattere temporaneo o
permanente, relativi alla circolazione nei centri  abitati,  disposti
ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico, dai sindaci dei Comuni, per  il
controllo e  la  regolazione  del  traffico  sono  resi  di  pubblica
conoscenza attraverso i segnali stradali, oppure, in caso di  urgente
necessita', dagli agenti del traffico. 
  Per i  divieti  e  gli  obblighi  che  hanno  valore  solamente  in
determinati giorni della settimana  (come  divieti  di  transito  per
talune categorie di  veicoli)  i  prescritti  segnali  devono  essere
integrati da appositi pannelli complementari, previsti  dall'articolo
26. 
  Ciascun Comune deve conservare in  atti  il  provvedimento  che  ha
motivato l'apposizione del segnale. 
  La parita' di ogni altra condizione relativa  alle  concessioni  di
aree  da  adibire  a  parcheggio  con  custodia  e  da  accordare  di
preferenza agli  Automobile  Club  e,  per  gli  autocarri,  all'Ente
Autotrasporto Merci (EAM), deve  risultare  dalla  valutazione  delle
particolari condizioni e agevolazioni del servizio  reso  all'utente,
anche con riferimento  alla  possibilita'  di  un'organizzazione  che
consenta agli automobilisti italiani e stranieri  abbonamenti  validi
per tutto il territorio dello Stato. Nelle  relative  convenzioni  di
concessione dovranno essere precisate le modalita' in base alle quali
la prestazione deve essere svolta, le garanzie offerte all'utente per
il  servizio  e  le  relative  tariffe,  il  tutto  con  criteri   di
uniformita' per tutto il territorio nazionale. 
  Le aree destinate a  parcheggio  con  custodia  non  devono  essere
superiori a quelle, nella stessa  zona  o  adiacenze,  autorizzate  a
parcheggio libero non a pagamento. 
  Nei parcheggi senza custodia nei quali si deve fare uso di mezzi  o
dispositivi atti al controllo del tempo di sosta, le  caratteristiche
di  detti  mezzi  o  dispositivi  dovranno   essere   preventivamente
approvate dal Ministero dei lavori pubblici.