(Allegato- art. 14)
                              Art. 14. 
 
  La  Commissione  annulla  l'esame   quando   il   candidato   abbia
contravvenuto alle prescrizioni dell'art. 12, secondo  comma,  ovvero
quando abbia fondate ragioni per ritenere che  il  lavoro  sia  stato
copiato, in tutto o in parte, da altro lavoro o da qualche autore. La
decisione della Commissione  sull'annullamento  e  sulla  conseguente
esclusione del candidato dal concorso e' definitiva.