(Allegato- art. 15)
                              Art. 15. 
 
  Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una
media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non  meno  di  sei
decimi in ciascuna di esse. 
  La prova orale ha luogo nel giorno stabilito dalla Commissione  per
ciascun candidato, che deve averne notizia almeno tre giorni prima di
quello fissato. Essa e' pubblica; non puo' durare  meno  di  quindici
minuti ne' piu' di trenta. 
  Ogni componente della  Commissione  puo'  interrogare  i  candidati
sulle materie di esame; tuttavia il presidente puo' all'inizio  della
seduta assegnare ai componenti le materie sulle quali  essi  dovranno
interrogare i concorrenti. 
  Terminata la prova  orale  di  ciascun  candidato,  la  Commissione
procede alla votazione; il voto assegnato viene subito  annotato  nel
processo verbale. 
  La prova orale non s'intende superata se il candidato  non  ottenga
almeno la votazione di sei decimi. 
  La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della  media  dei
voti riportati nelle prove scritte e del voto  ottenuto  nella  prova
orale, ed e' aumentata  di  un  voto  per  i  candidati  che  abbiano
superato la prova orale e prestino lodevole servizio  quale  aiutante
ufficiale giudiziario. L'aumento e' deliberato  dalla  Commissione  a
favore di ciascun candidato, che risulta avervi diritto, subito  dopo
avergli assegnato il voto per la prova orale. 
  Il segretario alla fine di ogni seduta rende pubblico il  risultato
delle prove mediante affissione alla porta della sala degli esami.