Art. 19. Il Ministro, accertata la regolarita' del procedimento e decise le eventuali contestazioni in ordine alla classificazione dei concorrenti, con proprio decreto approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4. La graduatoria dei vincitori e quella dei concorrenti dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero, dandosi notizia di tale pubblicazione con avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dalla data dell'inserzione decorre il termine per le eventuali impugnative. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dal Ministero a presentare, nel termine e con le modalita' stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza: a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione del diploma; b) il certificato generale del casellario giudiziale; c) il certificato medico attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato; d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. I candidati che appartengano al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico; sono esonerati invece dalla presentazione dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati nell'art. 4.