(Allegato- art. 19)
                              Art. 19. 
 
  Il Ministro, accertata la regolarita' del procedimento e decise  le
eventuali  contestazioni   in   ordine   alla   classificazione   dei
concorrenti, con proprio decreto approva la graduatoria e dichiara  i
vincitori  del  concorso  sotto  condizione   dell'accertamento   dei
requisiti di cui all'articolo 4. 
  La graduatoria dei vincitori e quella  dei  concorrenti  dichiarati
idonei  sono  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero,
dandosi notizia di tale pubblicazione con avviso  da  inserire  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica;  dalla  data  dell'inserzione
decorre il termine per le eventuali impugnative. 
  I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria  sono  invitati
dal Ministero a presentare, nel termine e con le modalita'  stabilite
nel bando di concorso, a pena di decadenza: 
    a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica
ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita'  scolastica
in sostituzione del diploma; 
    b) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    c)  il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'  fisica   al
servizio continuativo ed incondizionato; 
    d) gli altri documenti necessari per dimostrare il  possesso  dei
requisiti prescritti. 
  I candidati che appartengano al personale statale di ruolo  debbono
presentare, nel  termine  di  cui  al  precedente  comma,  una  copia
integrale  dello  stato  matricolare,  il  titolo  di  studio  ed  il
certificato medico; sono esonerati  invece  dalla  presentazione  dei
documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti
indicati nell'art. 4.