(Allegato- art. 5)
                               Art. 5. 
 
  Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono farne domanda al
Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla  procura  della
Repubblica presso il tribunale  nella  cui  giurisdizione  risiedono,
entro il termine stabilito dal decreto che bandisce il concorso. 
  Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: 
    a) la data ed il luogo di nascita; 
    b) il possesso della cittadinanza italiana; 
    c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    d) le eventuali condanne penali riportate; 
    e) il titolo di studio; 
    f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
    g)  i  servizi   prestati   come   impiegati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti  di
pubblico impiego; 
    h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di
eta' per l'ammissione al concorso. 
  La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio  o
dal segretario comunale del luogo  di  residenza.  Per  i  dipendenti
statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale
prestano servizio. 
  Il Ministero provvede d'ufficio ad  accertare  il  requisito  della
buona condotta,  nonche'  le  cause  di  risoluzione  dei  precedenti
rapporti di pubblico impiego.