(Allegato- art. 8)
                               Art. 8. 
 
  Quando il  numero  dei  candidati  sia  rilevante  il  Ministro  ha
facolta' di stabilire, con decreto,  le  sedi  di  Corte  di  appello
presso le  quali  debbono  aver  luogo  contemporaneamente  le  prove
scritte. In tal caso, la vigilanza in ciascuna Corte e'  affidata  ad
apposito Comitato costituito da tre magistrati di  appello,  nominati
dal presidente della Corte di appello, d'intesa  con  il  procuratore
generale, e presieduto dal piu' anziano. 
  Il Ministro puo' disporre che uno dei componenti del  Comitato  sia
un magistrato  addetto  al  Ministero  con  funzioni  amministrative;
questi, qualora abbia la  qualifica  di  magistrato  di  appello,  ne
assume la presidenza. 
  Esercita le funzioni di segretario del Comitato il cancelliere capo
della Corte o chi ne fa le veci. 
  A coadiuvare il Comitato stesso nella vigilanza il presidente della
Corte di appello, d'intesa con il procuratore  generale,  destina  un
congruo numero di funzionari di cancelleria  o  di  segreteria  e  di
ufficiali giudiziari. 
  La prova orale ha sempre luogo in Roma.