Art. 8. Quando il numero dei candidati sia rilevante il Ministro ha facolta' di stabilire, con decreto, le sedi di Corte di appello presso le quali debbono aver luogo contemporaneamente le prove scritte. In tal caso, la vigilanza in ciascuna Corte e' affidata ad apposito Comitato costituito da tre magistrati di appello, nominati dal presidente della Corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, e presieduto dal piu' anziano. Il Ministro puo' disporre che uno dei componenti del Comitato sia un magistrato addetto al Ministero con funzioni amministrative; questi, qualora abbia la qualifica di magistrato di appello, ne assume la presidenza. Esercita le funzioni di segretario del Comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci. A coadiuvare il Comitato stesso nella vigilanza il presidente della Corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, destina un congruo numero di funzionari di cancelleria o di segreteria e di ufficiali giudiziari. La prova orale ha sempre luogo in Roma.