(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 11)
                              Art. 11. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                               art. 3) 

 
  Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti la  elezione  dei
consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario  e  con
voto limitato. 
  Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione
di ogni consigliere. 
  Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in
frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale  o  della  maggioranza
degli  elettori  di  una  frazione,  puo'  ripartire  il  numero  dei
consiglieri tra le diverse frazioni  in  ragione  della  popolazione,
determinando la circoscrizione di ciascuna di esse. 
  In questo caso, si procedera' all'elezione  dei  consiglieri  delle
frazioni rispettivamente dagli elettori delle  medesime  a  scrutinio
separato. 
  La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata  non  oltre
il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio. 
  Nel caso che occorra  procedere  alla  rinnovazione  del  Consiglio
prima  della  scadenza  del  quadriennio,  la  domanda  deve   essere
presentata entro trenta giorni dal  fatto  che  ha  dato  causa  alla
rinnovazione. 
  Il termine decorre  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  provvedimento  di  variazione   territoriale   o   di
scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il  Consiglio  ha
perduto la meta' dei propri membri. 
  Per  i  Comuni  di  nuova  costituzione,  la  domanda  deve  essere
presentata entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. 
  La decisione della Giunta provinciale amministrativa e'  pubblicata
nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la Giunta non  avra'
disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le  modalita'  di
cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne
avra' ordinata la revoca di ufficio.