Art. 11. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 3) Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, puo' ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse. In questo caso, si procedera' all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio. Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la meta' dei propri membri. Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. La decisione della Giunta provinciale amministrativa e' pubblicata nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avra' disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalita' di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avra' ordinata la revoca di ufficio.