(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 12)
                              Art. 12. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                               art. 4) 

 
  Nei  Comuni  con  popolazione  superiore  ai  10.000  abitanti,  la
elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di  lista  con
rappresentanza proporzionale. 
  Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione
di ogni consigliere. 
  Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.