Art. 12. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4) Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.