Art. 10. COMMISSIONE NAZIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI CALCOLO DEGLI INDICI DEL COSTO DELLA VITA In sostituzione delle Commissioni centrali istituite con i contratti interconfederali piu' volte citati, e' costituita una apposita Commissione nazionale sedente in Roma, composto da tre rappresentanti della Confindustria e da tre rappresentanti della Confederazione Generale italiana del Lavoro, presieduta da un esperto di riconosciuta autorita' in materia, nominato dalla Commissione stessa. Detta Commissione nazionale e' incaricata di elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo, sulla quale le singole Commissioni provinciali computeranno le variazioni del costo della vita, ai fini della variazione dell'indennita' di contingenza. Le Commissioni provinciali potranno intercambiare sullo schema di spesa alimentare, una volta per tutte, in relazione alle consuetudini alimentari locali, e fermo restando l'eguale quantitativo di calorie, i seguenti generi: pasta e riso fra i generi da minestra; olio, lardo, strutto e burro fra i grassi; carne con pesce.