(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 10)
                              Art. 10. 
                        COMMISSIONE NAZIONALE 
            PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI CALCOLO 
                  DEGLI INDICI DEL COSTO DELLA VITA 

 
  In  sostituzione  delle  Commissioni  centrali  istituite   con   i
contratti interconfederali  piu'  volte  citati,  e'  costituita  una
apposita Commissione nazionale  sedente  in  Roma,  composto  da  tre
rappresentanti della Confindustria  e  da  tre  rappresentanti  della
Confederazione Generale italiana del Lavoro, presieduta da un esperto
di riconosciuta autorita'  in  materia,  nominato  dalla  Commissione
stessa. 
  Detta Commissione nazionale e' incaricata  di  elaborare  il  nuovo
schema di spesa per famiglia tipo, sulla quale le singole Commissioni
provinciali computeranno le variazioni del costo della vita, ai  fini
della variazione dell'indennita' di contingenza. 
  Le Commissioni provinciali potranno intercambiare sullo  schema  di
spesa alimentare, una volta per tutte, in relazione alle consuetudini
alimentari locali, e fermo restando l'eguale quantitativo di calorie,
i seguenti generi: pasta e riso  fra  i  generi  da  minestra;  olio,
lardo, strutto e burro fra i grassi; carne con pesce.