(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 12)
                              Art. 12. 
               PERIODO FERIALE ANNUALE PER GLI OPERAI 

 
  Il periodio annuale di ferie che  sia  inferiore  a  dodici  giorni
lavorativi e' elevato a  tale  limite  a  partire  dall'anno  feriale
1946-47, ed e' compensato con la retribuzione globale di fatto. 
  Allo scopo di non incidere sulla produttivita'  delle  aziende  nel
presente delicato momento dell'economia, nazionale, resta  convenuta,
perdurando tali condizioni, la possibilita'  di  suddividere  in  due
periodi nell'anno il godimento dei dodici giorni dti ferie, ovvero di
sostituirne  il  godimento,  fino  a  6  giorni,  corrispondendo  una
giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata,  per
ogni giorno di ferie non goduto.